La legge sulle imprese d’investimento (IUG) – insieme di tutte le leggi riguardanti le imprese d’investimento (IUV)- è una delle più moderne leggi sui fondi in Europa. A causa dell’adesione del Liechtenstein al SEE (Spazio Economico Europeo) la IUG si basa sulle norme UE 85/611/EWG nella sua attuale versione.
Qui in breve riassumiamo le norme principali, dove occorre tenere presente le seguenti differenze:
Norme secondo le direttive UE 85/611/EWG nell’attuale versione
Norme nazionali del Liechtenstein integrate nelle direttive UE
Art. 5 bis 10 IUG (obbligo prospetto) 
Per ogni fondo é obbligatorio produrre un prospetto esauriente e completo, affinché l’investitore possa valutare dettagliatamente gli investimenti del fondo, i rischi ad e4sso legati e i costi.
Art. 12 und 18 IUG (Pubblicizzazione e distribuzione) 
La pubblicizzazione di un fondo generalmente é ammessa, naturalmente bisogna osservare determinate regole, le stesse che regolano la distribuzione.
Art. 14 IUG (Rendiconti) 
Per ogni fondo, a una determinata scadenza, occorre produrre un rendiconto semestrale e di bilancio. Allo stesso tempo l’Istituto di Controllo del Mercato Finanziario del Liechtenstein (FMA) deve essere ragguagliato trimestralmente sullo sviluppo del fondo.
Art. 23 IUG (Fondi per investitori qualificati) 
Come forma particolare di fondo in altri valori, é possibile costituire un fondo per investitori qualificati. Questo fondo a causa delle poche regole di sicurezza imposte all’investitore (clienti istituzionale ma anche privati) sono esenti dalla necessaria autorizzazione della FMA e godono di ulteriori alleggerimenti.
Art. 24 IUG (Società di gestione)

Il campo d’attività di una società di gestione é limitata all’amministrazione del fondo d’investimento (inclusi tutti i compiti a esso legati). Tra l’altro, con l’autorizzazione della FMA essa si può proporre anche per la gestione patrimoniale e la consulenza per un singolo portafoglio (autorizzazione per la gestione patrimoniale secondo VVG).
Art. 26 IUG (Direttive per la valutazione) 
La valutazione patrimoniale del fondo e la verifica dei corsi devono seguire dei criteri ben definiti.
Art. 27 IUG (Obbligo di Revisione) 
Le attività finanziarie del Fondo e della Società di Gestione devono essere verificati ogni anno da una società di revisione riconosciuta dalla FMA.
Art. 29 IUG (Obbligo di denuncia) 
La società di gestione ha determinati obblighi di notificazione nei confronti della FMA.
Art. 30 und 31 IUG (Banca deposito) 
L’amministrazione patrimoniale del fondo avviene attraverso una banca di deposito autorizzata. I compiti della banca di deposito sono descritti dettagliatamente con apposita legge.
Art. 33 bis 39 IUG (società d‘investimento)

Accanto alla forma di contratto con una fiduciaria (FCP) c’é anche la possibilità di costituire un fondo in forma di società per azioni (SICAV/SICAF). Si può scegliere tra fondo a capitale fisso o variabile e tra la gestione da parte di una propria società d’investimento o una esterna.
Art. 40 IUG (Fondo d’investimento in titoli) 
Per quanto riguarda gli strumenti e le linee d’investimento dei fondi d’investimento in titoli (UCITS) esse sono definite in maniera chiara e precisa da direttive conformi al 100 % con quelle europee.
Art. 42 IUG (Fondo d’investimento in altri valori) 
Per quanto riguarda gli strumenti e le linee d’investimento dei fondi d’investimento in altri valori (non-UCITS) non ci sono direttive definite. Ciò consente la costituzione di fondi molto innovativi.
Art. 43 IUG (Fondo d’investimento in altri valori ad alto rischio) 
Il fondo d’investimento in altri valori ad alto rischio permette soluzioni in speciali categorie di rischio. Politica, struttura, tecnica e limitazioni d’investimento presentano un profilo di notevole rischio.
Art. 56 bis 58 IUG (Tempi per l‘autorizzazione) 
La FMA deve decidere sul rilascio della licenza, per una società di gestione o di un fondo, entro un periodo di tempo stabilito per legge.
Art. 59 IUG (Capitale minimo) 
Il capitale netto di un fondo d’investimento deve raggiungere la cifra di 2 milioni di Franchi svizzeri entro 6 mesi dal ricevimento della licenza e successivamente non può scendere al di sotto di tale cifra.
Art. 76, 87 und 88 IUG (UE-Pass) 
Le società d’investimento e i fondi d’investimento in titoli del Liechtenstein possono operare o essere distribuiti liberamente in tutto lo Spazio Economico Europeo senza ulteriori permessi o autorizzazioni (= Europapass per società d’investimento /Europapass per Fondi) . Occorre solo dare comunicazione agli organi di controllo dei paesi interessati.
Art. 95 bis 96 IUG (FMA Istituto di Controllo del Mercato Finanziario del Liechtenstein)

I fondi d’investimento del Liechtenstein sono sottoposti ad un controllo rigoroso da parte degli organi di vigilanza dello stato. L’istituto di Controllo del Mercato Finanziario del Liechtenstein svolge tale compito in osservanza di tutti i punti previsti dalle direttive europee ed é riconosciuto alla pari di tutti gli altri organi di controllo europei.